Fino a pochi anni fa il reato di depistaggio e inquinamento processuale non era ancora stato regolato dalla legge. Tale situazione, quindi, rappresentava una lacuna normativa da colmare al più presto.

Tramite degli interventi legislativi è stato possibile indicare nel dettaglio a cosa si riferisse questa fattispecie di reato e attribuire ad essa delle sanzioni penali.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio il reato di depistaggio e inquinamento processuale, con un focus sulle pene corrispondenti.

Definizione di depistaggio e inquinamento processuale

Attraverso la legge 11 luglio 2016, n.133, è stato per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento il reato di depistaggio e inquinamento processuale. Questa norma va a sostituire e aggiornare l’art. 375 del codice penale, prevedendo dai 3 agli 8 anni di reclusione per chi commette tale infrazione.

Che cos’è il depistaggio? Il significato di questo termine indica una modifica, una manipolazione e una deviazione dei sospetti emersi da un’indagine, con lo scopo naturalmente di ottenerne un vantaggio in processo.

Il reato di depistaggio e inquinamento processuale si configura nel momento in cui un pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio:

  • Cambia artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato.
  • Distrugge, sopprime, occulta o rende inservibile, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento.
  • Forma o altera artificiosamente, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento.

Questa norma ha carattere sussidiario, cioè si applica solo quando non ci sono gli estremi per un reato ancora più grave.

La violazione di tale legge, con una reclusione di oltre 3 anni, comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Questo tipo di crimine è dunque legato a doppio filo con l’inquinamento delle prove e con le false dichiarazioni, anche se queste ultime sono più strettamente assimilabili al reato di falso ideologico o di inganno, che invece si focalizza sulle dichiarazioni menzognere su un documento, come spiegato qui.

Le sanzioni penali e le aggravanti

Data la gravità del reato, le sanzioni penali delineano la reclusione per un minimo di 3 anni e un massimo di 8.

La legge, in aggiunta, indica le aggravanti che riguardano sia il depistaggio che i delitti contro l’amministrazione della giustizia, riprendendo i commi dell’art. 375 del codice penale.

Entrando nello specifico, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (art.371-bis), false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter), falsa testimonianza (art.372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), frode processuale (art. 374) e frode in processo penale o depistaggio (nuovo articolo 375) prevedono la reclusione, il legislatore include una pena aggravata per chi ha ostacolato la normale amministrazione della giustizia.

Perciò, la pena viene così applicata:

  • Reclusione da 4 a 10 anni, se la condanna deriva dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni.
  • Reclusione da 6 a 14 anni, se la condanna deriva dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni.
  • Reclusione da 8 a 20 anni, se la condanna deriva dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all’ergastolo.

E’ previsto un inasprimento della pena da un terzo alla metà quando alcune violazioni contro l’amministrazione della giustizia sono commessi:

  • Da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio mentre sta svolgendo le sue funzioni.
  • In relazione a procedimenti penali relativi ad associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico internazionale di armi e materiale nucleare, chimico o biologico.

È giusto sottolineare come la pena venga ridotta dalla metà a due terzi se la persona incolpata si adoperi per ripristinare lo stato originario delle cose, dei luoghi o delle persone. Spetta sempre a tale la persona il compito di coadiuvare il lavoro dell’autorità giudiziaria o di polizia nel ricostruire, durante il processo, ciò che è stato inquinato e nell’individuare gli autori.

Conclusioni

Il reato di depistaggio e l’inquinamento processuale che ne deriva sono purtroppo pratiche che troppo spesso emergono durante un processo. Fare particolare attenzione a questi aspetti è fondamentale per garantire un giusto processo e la più completa imparzialità nel giudizio.