Come si può ottenere il reddito per il gratuito patrocinio.

Di cosa si tratta?

Con “Reddito per il gratuito patrocinio” si indicano le fasce di reddito che possono sfruttare un servizio che permette a tutti i cittadini italiani non abbienti, agli apolidi, alle società e agli enti senza fini di lucro e a cittadini stranieri muniti di un permesso di soggiorno di ottenere dallo Stato la copertura per le spese legali, nel caso siano rispettate le condizioni necessarie. La richiesta consente al richiedente di ottenere un avvocato di ufficio il cui compenso viene completamente erogato dallo Stato italiano e questo fa sì che non vi siano differenze tra il richiedere il gratuito patrocinio a Milano, a Roma o nel resto della Penisola, dato che si tratta di una procedura statale standardizzata.

Chi può richiederlo?

La riuscita della domanda dipende dal reddito annuo regolarmente denunciato: esso non dev’essere superiore a € 11.493,82. Nel caso in cui il richiedente abbia una famiglia o dei conviventi, il reddito viene calcolato sommando quello di tutti gli occupanti di quell’abitazione. Solo nel caso in cui la procedura legale sia penale, al tetto massimo di € 11.493,82 vengono aggiunti € 1.032,91 per ogni familiare (es: nel caso in cui il richiedente abbia un solo convivente, il reddito non dovrà essere superiore a € 11.493,82 + 1032,91). Queste aggiunte non vengono applicate nel caso in cui l’azione legale sia diretta proprio a uno di questi familiari.

Chi è escluso?

Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il reddito per il gratuito patrocinio: coloro che vengono assistiti da due o più avvocati, gli indagati nei casi relativi a reati di evasione di imposte, i condannati con sentenza definitiva per reati di associazione mafiosa e/o connessi al traffico di stupefacenti e tabacchi.

Come e dove presentare la domanda.

La domanda dev’essere presentata all’Ufficio del Magistrato che si occupa del caso in questione: alla cancelleria del GIP se il caso è ancora in fase d’indagini preliminari, a quella del Giudice che procede nel caso in cui il processo sia alla fase successiva oppure a quella del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, nel caso sia coinvolta la Corte di Cassazione.
La richiesta può essere effettuata di persona dal diretto interessato oppure dal suo avvocato difensore, solo che se nel primo caso dovrà essere allegata una copia del documento di identità, nel secondo il difensore dovrà dimostrare l’autenticità della richiesta tramite la firma del richiedente. È possibile consegnare il documento anche tramite raccomandata a.r. con allegata la copia del documento.
La richiesta, compilata su carta semplice, deve presentare le seguenti informazioni: richiesta del patronato, informazioni anagrafiche e codici fiscali del richiedente e dei familiari conviventi, l’autocertificazione coi redditi del richiedente e dei familiari conviventi e, infine, l’impegno scritto, da parte del richiedente, di comunicare eventuali variazioni nel reddito, se queste sono in grado di inficiare la possibilità di accedere al servizio.

Casi Particolari.

Un richiedente, se detenuto, dovrà presentare la richiesta al direttore del carcere in cui si trova, che a sua volta la consegnerà al Magistrato interessato.
Un richiedente agli arresti domiciliari dovrà presentare la richiesta a un ufficiale di polizia che si occupa del suo caso, che a sua volta la consegnerà al Magistrato interessato.
Un richiedente straniero (extracomunitario) dovrà presentare la domanda accompagnata da un documento che certifichi il reddito prodotto all’estero, emanato del Consolato competente che deve attestare l’affidabilità della dichiarazione. Questa certificazione può essere sostituita da autocertificazione, nel caso in cui non sia possibile ottenerla.
Se il richiedente è uno straniero detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da uno dei familiari del richiedente, oppure può essere sostituita da autocertificazione.

Come può agire il Magistrato?

Il Giudice competente, entro dieci giorni, dopo aver studiato il caso può decidere se la richiesta di gratuito patrocinio sia o meno legittima.
Nel caso in cui non lo sia, il Giudice può dichiararla inammissibile o semplicemente respingerla. In questo caso si hanno venti giorni per presentare ricorso al Presidente del Tribunale o alla Corte d’Appello, a partire dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del rifiuto.
Nel caso in cui la richiesta sia ritenuta legittima, il richiedente potrà scegliere uno degli avvocati iscritti alle liste dei difensori aderenti.