Soccorso istruttorio, capiamo meglio di cosa si tratta

Le disposizioni normative in materia di soccorso istruttorio non sono completamente chiare, ecco perché dottrina e giurisprudenza hanno supplito alla scarsa definizione delineando quelli che sono i caratteri principali dell’isituto.

Quando si parla di soccorso istruttorio si pongono varie questioni, la prima domanda che ci si fa è:  soccorso istruttorio, cos’è? Il soccorso istruttorio è un istituto che permette agli operatori economici in sede di appalti di poter modificare la propria domanda di partecipazione integrandola nel caso ci siano carenze sanzionate dalla legge con la nullità sanabile, così da escludere che la domanda di partecipazione della ditta appaltatrice sia rifiutata per carenza di un requisito non essenziale.

 

Soccorso istruttorio: definizione

Il soccorso istruttorio è un istituto disciplinato dall’art. 83 della legge numero 30 del 2016, contenuta nel nuovo testo unico sugli appalti, la normativa è stata modificata ed integrata di recente data la necessità di offrire chiarezza in materia. La maggior parte delle innovazioni introdotte discendono direttamente dalle leggi europee in materia, cui l’Italia si è dovuta uniformare.

Soccorso istruttorio: cos’è

L’istituto del soccorso istruttorio prevede, al giorno d’oggi, che qualora pervenga alla società appaltante una domanda carente dei documenti ritenuti necessari, questa non venga considerata. Per supplire a questa carenza, la società che ha proposto la domanda di appalto incompleta può integrare con i documenti mancanti la propria domanda, versando una sanzione pari all’un per mille della quota indicata in domanda. Sul punto dell’obbligo della sanzione, dottrina e giurisprudenza non trovarono un accordo; nonostante la legge regolarizzi in modo tassativo i casi nei quali la domanda proposta sia affetta da regolarità insanabile, e quindi non vi era possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, e i casi nei quali l’istituto poteva essere richiesto anche dalla società appaltatrice.

 

Soccorso istruttorio: cauzione provvisoria

L’art 95 della legge numero 30 del 2016 e successivamente integrata, prevede che la società appaltante versi una cauzione provvisoria al momento della presentazione della domanda, che sarà riscossa nel caso si verifichino inesattezze nella documentazione inerente la domanda presentata. Per poter ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio la società doveva pagare una sanzione e poi depositare la cauzione provvisoria richiesta dalla legge per la validità della domanda di partecipazione presentata. La norma di legge non regolava con precisione il momento in cui la cauzione provvisoria dovesse essere depositata, con conseguente divergenza di opinioni tra il legislatore e i giudici. Il tar in numerose sentenze aveva affermato che la cauzione provvisoria non costituisce un requisito di validità della domanda di partecipazione alla gara, per cui l’impresa appaltante non poteva essere esclusa dall’appalto per l’omesso versamento della stessa; non si trattava di una irregolarità assoluta e non eliminabile, ma al contrario sanabile, e non necessaria ai fini di validità. Il Tar aveva invece riconosciuto la possibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio per integrare il versamento della cauzione provvisoria mancante, qualora non fossero passati 180 giorni dalla presentazione della domanda. Il mancato deposito della cauzione provvisoria dopo la richiesta apposita di soccorso istruttorio da parte della società appaltante era causa di esclusione della stessa dalla partecipazione alla gara d’appalto. Questo indirizzo giurisprudenziale, affermatosi nel 2017 trova consolidamento in dottrina e viene applicato dai tribunali amministrativi regionali. L’omesso deposito di cauzione provvisoria viene quindi considerato non più una irregolarità insanabile, ma un’omissione sanabile previa richiesta di soccorso istruttorio e comunque prima che sia trascorso il termine di 180 giorni previsto dalla legge.